Lunedì: 9:30 - 12:30Martedì: 8:30 - 12:30Mercoledì: 9:30 - 12:30 / 16:00 - 18:15 Giovedì: 9:30 - 12:30Venerdì: 9:30 - 12:30
Lunedì: 9:30 - 11:30Martedì: 8:30 - 12:30Mercoledì: 16:00 - 18:15 Giovedì: 9:30 - 12:30Venerdì: 9:30 - 11:30
Piano 2
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I conviventi di fatto sono due persone maggiorenni, stabilmente conviventi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e senza rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
A tutti i cittadini conviventi
La richiesta può essere presentata dagli interessati agli sportelli dell'ufficio anagrafe (con appuntamento da fissare telefonando allo 0432/824500 int. 1/1) compilando l'apposito modulo oppure inviando tutta la documentazione via posta elettronica certificata all'indirizzo comune.codroipo@certgov.fvg.it
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano:
residenti nel Comune di Codroipo, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.
Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all'anagrafe come residenti del Comune di Codroipo allo stesso indirizzo, possono presentare l'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, direttamente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe, muniti di un documento di identità.
Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a Codroipo, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.
La convivenza di fatto può estinguersi per:
matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
decesso di un convivente;
cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi
La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione direttamente agli sportelli dell'Ufficio Anagrafe, muniti di un documento di identità.
L'Ufficio Anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.
Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio o l'avvocato, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi. Il documento, riprodotto tramite scanner e accompagnato da una dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente), dovrà essere inviato al Comune di Codroipo a mezzo PEC all'indirizzo: comune.codroipo@certgov.fvg.it
Cittadini maggiorenni italiani comunitari ed extracomunitari, essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale, residenza nel Comune di Codroipo, coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia
Silenzio assenso
Provvedimento finaleAltro
Descrizione• Hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
• In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
• Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute;
• In caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
• Hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
• Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
• Hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
• Uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
• Hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.
nessun costo previsto
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Ricorso al Tribunale
L. 76 anno 2016
Tipo avvioIstanza di parte
Segretario Comunale: dott. Ruggero Peresson
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